IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 6 novembre 1989, n.  368,  con  la  quale  e'  stato
istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero; 
  Considerata la necessita' di emanare norme di  attuazione,  secondo
quanto previsto dall'art. 17 della citata legge n. 368 del 1989; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 4 ottobre 1990; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 novembre 1990; 
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con  i
Ministri   dell'interno,   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; 
                              E M A N A 
                       il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Nel presente regolamento, il termine "legge" si  riferisce  alla
legge 6 novembre 1989, n. 368, con la quale  e'  stato  istituito  il
Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE),  mentre  con  il
termine "tabella" si intende la tabella allegata alla  stessa  legge,
nella quale figura la lista dei Paesi ed il numero dei componenti del
consiglio assegnati a ciascuno di essi. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               c) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
            Il  comma  4  dello  stesso  articolo  stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Il  testo  dell'art. 17 della legge n. 368/1989 e' il
          seguente:
             "Art.  17.  - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, verranno emanate, con  decreto
          del  Presidente  della Repubblica, su proposta del Ministro
          degli  affari  esteri,   di   concerto   con   i   Ministri
          dell'interno,    del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione economica e del lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  le norme di attuazione che dovranno, fra l'altro,
          disciplinare le modalita' e i termini  per  l'elezione  dei
          sessantacinque  membri  di  cui  alla tabella allegata alla
          presente legge e per le designazioni dei  ventinove  membri
          di cui all'articolo 4, comma 5.
             2.  In  occasione  del rinnovo del CGIE, si provvedera',
          ove occorra, alla revisione  della  tabella  allegata  alla
          presente  legge  con  decreto  del  Ministro  degli  affari
          esteri".